MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A. S. 2021/2022

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da Segreteria

del lunedì, 02 maggio 2022

OGGETTO:

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A. S. 2021/2022

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

RIUNIONE PRELIMINARE

La Commissione d’Esame è presieduta dal Dirigente scolastico, o da un collaboratore individuato dal Dirigente, ed è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza.

ESAME DI STATO
Per l’a.s. 2021/2022 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. Prova scritta relativa alle competenze di italiano
  2. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
  3. Colloquio

PROVE SCRITTE

Prova di italiano

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

  1. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  2. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova relativa alle competenze logico – matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

  1. Problemi articolati su una o più richieste;
  2. Quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

COLLOQUIO
Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di Istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di Classe e, in particolare delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze trasversali del curricolo di educazione civica.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio inizierà dalla presentazione e discussione di un elaborato realizzato dagli alunni nel corso dell’anno, anche appositamente finalizzato all’esame stesso, basato su un argomento concordato con i docenti di classe.
Nel valutare il contenuto, lo svolgimento e le modalità di presentazione dell’elaborato si terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Conduzione del colloquio
Il colloquio, salvo esigenze particolari, avrà la durata di circa mezz’ora e sarà finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Sarà condotto collegialmente dalla Sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Se necessitassero maggiori approfondimenti, i docenti potranno porre delle domande volte ad accertare il livello di padronanza delle competenze e dei contenuti.
Resta sempre possibile sviluppare con l’alunno una riflessione critica sul proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l’opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di educazione civica.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

Ogni Sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla Commissione in sede di riunione preliminare.

Ogni Sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza frazioni decimali.

ALUNNI CON DISABILITÀ – D.S.A. – B.E.S.

Per gli alunni con disabilità, per le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe, coerente con il P.E.I., con prove d’esame idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La Commissione d’Esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per i candidati certificati ai sensi della L. 104/1992 e individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, strumenti e/o figure professionali di supporto.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della L. 170/2010, lo svolgimento dell’Esame di Stato è coerente con il Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati previsti dal Piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di Esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni stranieri, con particolare riguardo per i N.A.I. (neoarrivati in Italia), si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale. Come indicato nella circolare ministeriale n. 28 del 15/03/2007, prot. n. 2613, “una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana [...] le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta”.

VALUTAZIONE FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la Sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Si tratta di una media aritmetica tra i due voti; è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.

La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi in seduta plenaria.

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione e sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'Esame.

PROVE INVALSI

Le prove INVALSI per il nostro Istituto sono concluse. La mancata partecipazione alle prove non preclude l’ammissione all’Esame di Stato, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 742/2017 la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. n. 742/2017.

Per gli alunni disabili, l’art. 4 comma 5 del D.M. n. 742/2017 prevede che il modello nazionale di certificazione delle competenze possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente, agli obiettivi specifici del P.E.I.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità lo richiedano, i lavori della Commissione e delle Sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

Il Presidente della Commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della Commissione d’Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'Esame entro il 30 giugno o, in casi eccezionali, entro il termine dell’Anno Scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L’esito dell’Esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della Sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’Esame stesso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. 104/1992
  • D.lgs. 297/1994
  • D.lgs.165/2001
  • L. 170/2010
  • Linee guida MIUR del febbraio 2014 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
  • C.M. 1865/2017
  • D.M. 741/2017
  • D.M. 742/2017
  • D.lgs. 62/2017
  • O.M. 64/2022 (In allegato)

 

Il Dirigente Scolastico

Gennaro Scotto di Ciccariello

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

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